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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986
Legge 8 maggio 1989, n. 208
- Aggiornato al
- 3 giugno 1989
- Articoli
- 60
- Versioni storiche
- 65
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO 1986 PREAMBOLO I firmatari del…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione: 1) a) "consiglio" designa il consiglio internazionale…
- Art. 3, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati…
- Art. 4sugli avvenimenti del mercato 1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel…
- Art. 5commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" designa, ai fini della…
- Art. 6concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire…
- Art. 7di registrazione 1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna…
- Art. 8e denunce 1) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della…
- Art. 9del consiglio 1) Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtu' dell'accordo…
- Art. 10e funzioni del consiglio 1) Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. 2) il…
- Art. 11per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio. 1) Ai fini dell'entrata in vigore…
- Art. 12dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti 1) Alla…
- Art. 13, sessioni e quorum 1) La sede del consiglio e' Londra, salvo decisione contraria del…
- Art. 14Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono…
- Art. 15esecutivo 1) Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non piu' di 6…
- Art. 16per la situazione del mercato 1) Il comitato esecutivo istituisce un sottocomitato per la…
- Art. 17Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo che e' il…
- Art. 18di osservatori 1) Il consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi…
- Art. 19con le altre organizzazioni intergovernative 1) Il consiglio adotta tutte le disposizioni…
- Art. 20e immunita' 1) Il consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo', in particolare…
- Art. 21finanziarie 1) Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti presso i suoi…
- Art. 22economiche Per garantire l'approvvigionamento di grano e di altri cereali dei membri…
- Art. 23Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come…
- Art. 24La presente convenzione sara' aperta, presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni…
- Art. 25, accettazione, approvazione 1) La presente convenzione e' soggetta alla ratifica…
- Art. 26provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni…
- Art. 27Ogni governo elencato nell'allegato e ogni governo membro della conferenza delle Nazioni…
- Art. 28in vigore 1) la presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1986 se, al 30 giugno…
- Art. 29Ogni membro puo' ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascuna annata…
- Art. 30Se il consiglio conclude che un membro e' venuto meno agli obbligni imposti dalla…
- Art. 31dei conti 1) Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione…
- Art. 32Il consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della…
- Art. 33, proroga e fine della convenzione 1) La presente convenzione restera in vigore fino al…
- Art. 34tra il preambolo e la convenzione La presente convenzione comprende il preambolo…
- Art. iARTICOLO I Finalita' La presente convenzione si propone come finalita' il conseguimento…
- Art. iiARTICOLO II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "comitato"…
- Art. iiiARTICOLO III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto…
- Art. ivARTICOLO IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto…
- Art. vARTICOLO V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi…
- Art. viARTICOLO VI Equivalenti in frumento 1. Il comitato stabilira', nel regolamento interno…
- Art. viiARTICOLO VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle…
- Art. viiiARTICOLO VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico Se, nel corso di un…
- Art. ixARTICOLO IX Comitato per l'aiuto alimentare E' istituto un comitato per l'aiuto…
- Art. xARTICOLO X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato: a) riceve periodicamente dai…
- Art. xiARTICOLO XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra. 2. Il…
- Art. xiiARTICOLO XII Decisioni Le decisioni del comitato sono prese all'unanimita'.
- Art. xiiiARTICOLO XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a…
- Art. xivARTICOLO XIV Disposizioni amministrative Il comitato, per i compiti amministrativi di cui…
- Art. xvARTICOLO XV Inosservanza degli impegni e contenzioso In caso di controversia relativa…
- Art. xviARTICOLO XVI Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite…
- Art. xviiARTICOLO XVII Firma La presente convenzione sara' aperta, presso la sede…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e'…
- Art. xixARTICOLO XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario puo' depositare presso il…
- Art. xxARTICOLO XX Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei…
- Art. xxiARTICOLO XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio…
- Art. xxiiARTICOLO XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in…
- Art. xxiiiARTICOLO XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potra' ritirarsi dalla presente…
- Art. xxivARTICOLO XXIV Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sul grano…
- Art. xxvARTICOLO XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Organizzazione…
- Art. xxviARTICOLO XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese…
