ARTICOLO XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1986, a condizione che, entro il 30 giugno 1986, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986. 2. Se la presente convenzione non entrera' in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i governi stessi a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986, oppure potranno prendere qualsiasi altra decisione che, a loro parere, la situazione richieda.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artxxi · fonte del testo

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