sugli avvenimenti del mercato 1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionle dei cereali possono recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del sottocomitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il sottocomitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il sottocomitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri. 2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art4 · fonte del testo

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