dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti

  • 1)Alla prima sessione tenuta in virtu' della presente convenzione, il consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione. Il consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di grano dei membri e del parere espresso dai membri stessi.
  • 2)Dopo che il consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtu' dell'articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.
  • 3)Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro puo' disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro puo' disporre di oltre 333 quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.
  • 4)Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio riesamina l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dei loro scambi di grano. A tale riesame di procede ogniqualvolta la convenzione viene prorogata in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 33.
  • 5)Qualora un membro ne faccia richiesta, il consiglio puo', all'inizio di ogni annata agricola, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall'elenco dei membri esportatori sull'elenco dei membri importatori o dall'elenco dei membri importatori sull'elenco dei membri esportatori, secondo il caso.
  • 6)Il consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori sono modificati in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtu' del presente paragrafo, e' subordinata alle condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo.
  • 7)Ogniqualvolta in governo diventa parte della presente convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
  • 8)Qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o piu' riunioni del consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al consiglio in forma adeguata.
  • 9)Se alla data di una riunione del consiglio, un membro non e' rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro e' decaduto dal proprio diritto di voto, ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha recuperato, in virtu' di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed e' distribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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