per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio.

  • 1)Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 28, ciascun governo detiene il numero di voti attribuitogli nell'allegato.
  • 2)Ai fini della fissazione delle quote conformemente all'articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell'allegato, essendo inteso che:
  • a)all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio ridistribuisce i voti assegnati nell'allegato tra i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o strumenti di adesione alla medesima o dichiarazioni d'applicazione provvisoria della convenzione, proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato;
  • b)dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogniqualvolta un governo diventa parte della convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato;
  • c)tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e ogniqualvolta la medesima viene prorogata in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 33, il consiglio riesamina e puo' modificare la ripartizione dei voti dei membri elencati nell'allegato. 3. Agli altri fini dell'amministrazione della presente convenzione, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art11 · fonte del testo

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