concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale. 2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrera' tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonche della situazione economica del paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti. 3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i paesi beneficiari. 4. Il segretario riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art6 · fonte del testo

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