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Tributario
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970
Legge 12 aprile 1973, n. 201
- Aggiornato al
- 17 maggio 1973
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 38
- Art. iALLEGATO Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le…
- Art. iiArticolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda…
- Art. iiiArticolo III 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o…
- Art. ivArticolo IV 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Contraente…
- Art. vArticolo V 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo…
- Art. viArticolo VI 1. Gli utili di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto…
- Art. viiArticolo VII Quando a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o…
- Art. viiiArticolo VIII I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato…
- Art. ixArticolo IX I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di…
- Art. xArticolo X 1. Salve le disposizioni degli articoli VIII e XI, gli stipendi, i salari e le…
- Art. xiArticolo XI 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato Contraente o…
- Art. xiiArticolo XII 1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le…
- Art. xiiiArticolo XIII Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i…
- Art. xivArticolo XIV Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una…
- Art. xvArticolo XV Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente…
- Art. xviArticolo XVI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente…
- Art. xviiArticolo XVII 1. I dividendi pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. I canoni (royalities) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad…
- Art. xixArticolo XIX 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente: a)…
- Art. xxArticolo XX 1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono soggetti nell'altro Stato…
- Art. xxiArticolo XXI 1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le…
- Art. xxivArticolo XXIV 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. xxvArticolo XXV La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di…
