[1]Articolo XIX

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente:

  • a)il Governo italiano nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il Governo italiano deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta israeliana sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente: (i) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Israele deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Israele su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (ii) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (iii) per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Israele sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
  • b)in Israele: (i) l'imposta italiana pagabile, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia e' ammessa in deduzione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile a detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da una societa' residente in Italia, nella deduzione si terra' conto (in aggiunta ad ogni imposta italiana specifica sui dividendi) dell'imposta italiana pagabile dalla societa' sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di dividendo, sia ad una quota supplementare di partecipazione agli utili, l'imposta italiana cosi' pagabile dalla societa' e' del pari presa in considerazione nella misura in cui il dividendo ecceda detta quota fissa. (ii) l'imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica italiana e' ammessa in deduzione dall'imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Italia nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. 2. Qualora, in virtu' della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle quali si applica, la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo delle deduzioni d'imposta da operare a norma dei paragrafi 1 a) e 1 b).

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxix · fonte del testo

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