[1]Articolo XXIII

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a piu' estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtu' di norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtu' di detto regime comportante piu' estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxxii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari