[1]Articolo XVI

[2]1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, lo Stato Contraente dal quale gli interessi provengono ha il diritto di assoggettare ad imposta tali interessi in conformita' alla sua legislazione, ma l'aliquota di imposta che applica non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito; garantiti o non da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi; 4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano qualora il beneficiario degli interessi svolga attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e tali interessi siano attribuibili a detta stabile organizzazione; in tal caso,

  • a)in Israele e' applicabile l'articolo VI della presente Convenzione;
  • b)in Italia e' applicabile la legislazione italiana. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando, il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxvi · fonte del testo

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