[1]Articolo VI

[2]Nessuna imposta sara' applicata sui beni trasmessi per testamento dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:

  • 1)l'altro Stato contraente;
  • 2)una autorita' locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali;
  • 3)istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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