[1]Articolo IV

[2]Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sara' decisa con un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati. A tal proposito, sara' considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici piu' stretti. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sara' decisa mediante un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artiv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari