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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989
Legge 7 gennaio 1992, n. 20
- Aggiornato al
- 23 gennaio 1992
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita'…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a. un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli…
- Art. 16DI SOCIETA' E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI 1. I gettoni…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una…
- Art. 20E RICERCATORI 1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un…
- Art. 24PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI La doppia imposizione e' eliminata nella seguente…
- Art. 25DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli…
- Art. 26AMICHEVOLE Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati si scambieranno le informazioni…
- Art. 28ALLA RISCOSSIONE Le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29…
- Art. 29DIPLOMATICI E CONSOLARI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 30D'APPLICAZIONE TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente…
- Art. 31IN VIGORE 1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro il compimento delle proce- dure…
- Art. 32La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia ciascuno…
