DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

  • b)Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti effettivamente connessi alla sua attivita', tali redditi sono imponibili nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24 paragrafo 1 o paragrafo 2-a), fatta eccezione per l'ultima alinea. La presente disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibil, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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