E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorieta' professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonche' gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualita', nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attivita' che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualita' in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona e' finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art17 · fonte del testo

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