[1]IN VIGORE

[2]1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro il compimento delle proce- dure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successuvi a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni. 2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

  • a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;
  • b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.
  • c)per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elmenti di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore. 3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonche' l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari