[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia ciascuno Stato potra', mediante preavviso di almeno sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a partire dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:

  • a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili relativamente all'anno solare entro la fine del quale sara' stata notificata la denuncia,
  • b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sara' stata notificata o imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto anno.
  • c)per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare entro la fine del quale la denuncia sara' stata notificata. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno il lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art32 · fonte del testo

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