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[1]Alle navi di una delle Parti, contraenti, le quali, a causa di maltempo o d'infortunio, siano costrette a cercare rifugio in un porto dell'altra Parte, sara' permesso di provvedere, nel porto stesso, alle riparazioni, di avvalersi di tutti i mezzi a cio' necessari e di riprendere il mare, senza essere tenute a pagare diritti di nessuna specie, oltre quelli che, nelle stesse circostanze, sarebbero dovuti dalle navi nazionali.

[2]Nel caso, pero', che il comandante della nave in riparazione si vedesse costretto a disporre di una parte del carico per sostenere delle spese, egli sara' tenuto a ottemperare alle prescrizioni e alle tariffe in vigore nel luogo d'approdo.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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