Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 350 parole tolte, 22 parole aggiunte in 11 capoversi.
Trattato tolto: di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente del Reich germanico, animati dal comune desiderio di stringere vieppiu' le relazioni commerciali fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati, a tale effetto, come loro Plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro per gli affari esteri;
tolto: Il Presidente del Reich germanico:
tolto: S. E. il barone Costantino von Neurath, ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,
tolto: Sig. Guglielmo Denhard, direttore ministeriale, i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:
tolto: Art. 1
tolto: Vi sara' reciproca liberta' di commercio e di navigazione fra le Parti contraenti.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, di uguali diritti, privilegi e favori di ogni specie relativamente al commercio all'industria e alla navigazione, che spettano o spetteranno ai nazionali o ai sudditi della nazione piu' favorita. Restano salve le disposizioni di legge e di regolamento, nonche' le altre ordinanze che, nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in materia di Commercio, di industria e di polizia, siano applicabili ai sudditi di ogni altro Paese.
tolto: In conseguenza i sudditi di Ciascuna delle Parti contraenti potranno, purche' osservino le leggi del paese, liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi nel territorio dell'altra, nonche' lasciarlo liberamente in ogni tempo, senza essere sottoposti a restrizioni o imposizioni generali o locali, di qualsiasi natura, diverse o piu' gravose di quelle alle quali sono o saranno sottoposti i nazionali o, in quanto esistano disposizioni speciali per gli stranieri, i sudditi della Nazione piu' favorita, restando salvo, in questo caso, il disposto dell'art. 7 per quanto riguarda le imposte. Inoltre, essi avranno, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di esercitare, come i nazionali, nei limiti fissati dalle leggi del paese, ogni specie di commercio, industria o professione, in quanto la qualita' di sudditi dello Stato non sia, secondo le leggi stesse, una condizione assoluta per l'esercizio di una professione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art1 · fonte del testo
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