Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Alle navi di una delle Parti, contraenti, le quali, a causa di maltempo o d'infortunio, siano costrette a cercare rifugio in un porto dell'altra Parte, sara' permesso di provvedere, nel porto stesso, alle riparazioni, di avvalersi di tutti i mezzi a cio' necessari e di riprendere il mare, senza essere tenute a pagare diritti di nessuna specie, oltre quelli che, nelle stesse circostanze, sarebbero dovuti dalle navi nazionali.

tolto: Nel caso, pero', che il comandante della nave in riparazione si vedesse costretto a disporre di una parte del carico per sostenere delle spese, egli sara' tenuto a ottemperare alle prescrizioni e alle tariffe in vigore nel luogo d'approdo.aggiunto: Trattato-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art34 · fonte del testo

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