Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena liberta' di possedere beni mobili e immobili nel territorio dell'altra e di acquistarvene la proprieta' a titolo di compravendita, donazione, successione testamentaria o legittima o ad ogni altro titolo, nei limiti nei quali, secondo le leggi dello Stato in cui i beni si trovano, sia permesso o possa essere permesso il possesso o l'acquisto della proprieta' ai sudditi di qualsiasi altro Stato, e potranno disporne alle medesime condizioni che valgono o varranno per questi ultimi.
tolto: Nessuna delle Parti contraenti e', pero', obbligata a concedere, in tale materia, ai sudditi dell'altra, facolta' o diritti maggiori di quelli dei quali i propri sudditi siano ammessi di fatto a godere nel territorio della stessa altra Parte contraente.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art3 · fonte del testo
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