Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 278 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisse naufragio, avaria o altro sinistro marittimo sulle coste o sui territori dell'altra Parte, sara' data ai naufraghi ogni sorta di assistenza e di agevolazioni. Inoltre la nave, le sue parti e i relitti, i suoi strumenti e ogni altra cosa di sua pertinenza, i documenti della nave trovati a bordo come pure i beni e le merci ed altri oggetti che siano stati posti in salvo, compresi quelli che, gettati in mare, siano stati ricuperati, oppure, nel caso che siano stati venduti, il ricavato della vendita, saranno integralmente restituiti ai rispettivi proprietari, su loro domanda o su domanda di loro agenti a cio' debitamente autorizzati. In tutti questi casi non si dovranno pagare che le spese di salvataggio, di conservazione, o, in generale, gli stessi diritti che sarebbero tenute a pagare, in simili casi, le navi nazionali.
tolto: Gli avanzi, le merci e gli oggetti ricuperati dal sinistro saranno pero' esenti dal pagamento di diritti doganali solo in quanto non vengano passati al consumo interno.
tolto: Nel caso che i detti proprietari o i loro agenti autorizzati non si trovino sul posto, la nave, le sue parti e quant'altro qui sopra indicato, in quanto siano di proprieta' di un suddito dell'altra Parte contraente, saranno dati in consegna all'autorita' consolare di questa stessa Parte contraente, nella cui giurisdizione e' avvenuto il sinistro. La consegna pero' deve essere richiesta entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato in cui si verifico' il sinistro. Qualora la nave, le merci e gli altri oggetti dessero luogo, in occasione del sinistro, ad un'azione legale, la decisione della vertenza spettera' all'autorita' giudiziaria competente del luogo del sinistro.aggiunto: Trattato-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art35 · fonte del testo
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