Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Gli oggetti sottoindicati saranno ammessi, da ciascuna delle Parti contraenti, alla importazione ed esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita, a condizione che siano riesportati o reimportati entro un termine stabilito e che ne sia provata l'identita':
- a)oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;
- b)utensili, strumenti e attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, allo scopo di far ivi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione o altri simili, sia che detti oggetti siano importati mediante spedizione o introdotti dal personale stesso;
- c)botti e barili di legno, di ferro, di gres o di altre materie, damigiane, sacchi, cesti, casse e altri recipienti simili importati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente, per essere riempiti e poscia riesportati o che vengono reimportati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte, dopo essere stati esportati pieni da questo territorio, sempre che tutti questi recipienti sieno marcati ed usati;
- d)merci, eccettuati i commestibili, le bevande ed i generi di monopolio statale, che sono portate a fiere o mercati, dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente e che vengono riesportate invendute.
[2]Nei riguardi dei campioni e modelli le Parti contraenti applicheranno le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalita' doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923. Il termine per la riesportazione viene fissato a 12 mesi.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
