Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 254 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli oggetti sottoindicati saranno ammessi, da ciascuna delle Parti contraenti, alla importazione ed esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita, a condizione che siano riesportati o reimportati entro un termine stabilito e che ne sia provata l'identita':
tolto: a) oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;
tolto: b) utensili, strumenti e attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, allo scopo di far ivi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione o altri simili, sia che detti oggetti siano importati mediante spedizione o introdotti dal personale stesso;
tolto: c) botti e barili di legno, di ferro, di gres o di altre materie, damigiane, sacchi, cesti, casse e altri recipienti simili importati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente, per essere riempiti e poscia riesportati o che vengono reimportati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte, dopo essere stati esportati pieni da questo territorio, sempre che tutti questi recipienti sieno marcati ed usati;
tolto: d) merci, eccettuati i commestibili, le bevande ed i generi di monopolio statale, che sono portate a fiere o mercati, dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente e che vengono riesportate invendute.
tolto: Nei riguardi dei campioni e modelli le Parti contraenti applicheranno le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalita' doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923. Il termine per la riesportazione viene fissato a 12 mesi.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art19 · fonte del testo
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