Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 405 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: All'importazione dei prodotti di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non sara', di regola, richiesta la presentazione di certificati di origine.

tolto: Tuttavia, se una delle Parti contraenti sottopone i prodotti di un terzo paese a diritti piu' elevati di quelli applicabili agli stessi prodotti dell'altra Parte, o, se assoggetta i prodotti di un terzo paese a proibizioni e restrizioni d'importazione non applicabili agli stessi prodotti dell'altra Parte, essa avra' facolta', se necessario, di far dipendere l'applicazione dei diritti piu' ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte, o la loro ammissione all'entrata, dalla presentazione di certificati di origine.

tolto: Le Parti contraenti s'impegnano a provvedere a che il commercio non sia ostacolato da superflue formalita' nel rilascio dei certificati di origine.

tolto: I detti certificati di origine potranno essere rilasciati dall'ufficio di dogana del luogo di spedizione, all'interno o alla frontiera, ovvero dalla Camera di commercio e industria competente. I due Governi potranno stipulare accordi per deferire ad altra autorita' oltre quelle sopraindicate, o anche ad associazioni economiche di uno dei due Paesi, la facolta' di rilasciare certificati di origine da accettarsi dalle dogane dell'altro Paese. Nel caso che i certificati non siano rilasciati da un'autorita' governativa, a cio' autorizzata, il Governo del paese importatore potra' esigere che essi siano vidimati dalla propria autorita' diplomatica o consolare competente per il luogo dal quale le merci sono spedite. I due Governi si accorderanno sulla misura massima dei diritti, che potranno essere percepiti per l'eventuale vidimazione.

tolto: I certificati di origine potranno essere redatti sia nella lingua del paese di destinazione delle merci, sia in quella del paese esportatore; in quest'ultimo caso gli uffici doganali del paese di destinazione potranno esigerne la traduzione.

tolto: Qualora prodotti di terzi paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorita' doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi, nelle forme di cui sopra, dalle autorita' doganali dell'altra Parte, purche' dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale.

tolto: Nel caso di dubbio sull'origine di un prodotto quale risulta dal certificato d'origine o in generale sulle altre indicazioni di questo, il Paese di destinazione potra' chiedere che siano esperite sul territorio del Paese di esportazione le indagini necessarie per accertare la regolarita' del certificato. In tal caso l'inchiesta sara' effettuata dagli organi a tal fine designati dal Governo del Paese esportatore, d'accordo con la competente autorita' del Paese di destinazione.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art20 · fonte del testo

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