Quando si procedera' all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dal reato o che possano servire quali prove, trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o scoperti ulteriormente, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Tale consegna, potra' aver luogo anche nel caso in cui l'estradizione non possa avvenire per evasione o per morte dell'individuo richiesto. Sono pero' riservati i diritti che eventualmente dei terzi abbiano acquisito su tali oggetti, i quali dovranno, all'occorrenza, essere restituiti senza spesa allo Stato richiesto, alla fine del procedimento. Lo Stato richiesto potra' trattenere provvisoriamente gli oggetti sequestrati, qualora li consideri necessari per una causa penale. Esso potra', pure, nel trasmetterli, domandarne la restituzione per lo stesso motivo, impegnandosi a rimandarli, a sua volta, non appena possibile.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art14 · fonte del testo

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