[1]Articolo XII

[2]1. - Quando la richiesta di estradizione e' accettata, la Parte richiesta deve, nella misura in cui le sue leggi lo permettono, consegnare alla Parte richiedente tutti gli oggetti, ivi comprese le somme di denaro:

  • a)che possano servire come prova del reato; o
  • b)che siano stati ottenuti dalla persona richiesta come provento del reato e si trovino in suo possesso. 2. - Se gli oggetti in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima puo', in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti senza spese. 3. - Queste disposizioni non pregiudicano i diritti della Parte richiesta o di ogni altra persona diversa dalla persona richiesta. 4. - Nel caso esistano tali diritti, gli oggetti saranno restituiti su domanda della Parte richiesta senza spese, il piu' presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxii · fonte del testo

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