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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 · Legge 22 febbraio 1994, n. 147
- Aggiornato al
- 5 marzo 1994
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo: (a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope"…
- Art. 3' CENTRALI (1) Ciascuna Parte nomina una autorita' centrale che riceva e trasmetta le…
- Art. 4DELLA DOMANDA (1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere…
- Art. 5DELL'ASSISTENZA (1) L'assistenza e' rifiutata se: (a) l'attivita' richiesta e' contraria…
- Art. 6DELLE DOMANDE (1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce…
- Art. 7E PROVE (1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente…
- Art. 8NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI (1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del…
- Art. 9(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di…
- Art. 10DI BENI CONFISCABILI (1) Ciascuna Parte puo', osservando le disposizioni di questo…
- Art. 11DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da…
- Art. 12E LEGALIZZAZIONE (1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della…
- Art. 13Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda…
- Art. 14Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente sulla interpretazione…
- Art. 15TERRITORIALE Il presente Accordo si applica: (a) quanto alle domande presentate dalla…
- Art. 16IN VIGORE (1) Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data nella quale…
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