(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonche' il fatto della concessione dell'assistenza. Se alla domanda non puo' essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione. (2) La Parte richiedente, se gliene e' fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa e' necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari