E LEGALIZZAZIONE (1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione. (2) Non e' richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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