DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da un'autorita' giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca dei proventi di reato, compresi: (a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a seguito della condanna per un reato; (b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attivita' criminale. (2) Ciascuna Parte puo' domandare l'assistenza dell'altra Parte ai fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si riferisce. (3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere accompagnata da: (a) copia autentica del provvedimento; (b) dichiarazione autenticata attestante che ne' il provvedimento, ne' la condanna o le condanne alle quali esso e' correlato sono soggetti ad impugnazione; (c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la persona sottoposta al procedimento nel quale e' stato emesso il provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa interessi di terzi sui beni in questione; e (d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera realizzare a seguito dell'assistenza. (4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo. (5) Nulla di questo articolo, ne' dell'articolo 10 del presente Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art11 · fonte del testo

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