DELL'ASSISTENZA (1) L'assistenza e' rifiutata se: (a) l'attivita' richiesta e' contraria ai principi della legge della Parte richiesta; (b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attivita', diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attivita' in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o (c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona e' stata definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta e' stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione. (2) L'assistenza puo' essere rifiutata se: (a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranita', la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o (b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta. (3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa puo' essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni cosi' poste, deve a queste uniformarsi.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari