Articolo VI 1. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno accettati solo da parte degli Stati Parti sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi. Gli stati in questione che non abbiano firmato il presente Protocollo potranno aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, che e' cosi' designato come depositario del presente Protocollo.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
