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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006
Legge 29 luglio 2015, n. 131
- Aggiornato al
- 20 agosto 2015
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 48
- Art. 1Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, sono considerati "sparizione forzata" l'arresto, la…
- Art. 3Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite…
- Art. 4Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata…
- Art. 5La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro…
- Art. 6Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per affermare la responsabilita'…
- Art. 7Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che…
- Art. 8Senza pregiudizio per l'art. 5, 1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in…
- Art. 9Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza ad…
- Art. 10Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le…
- Art. 11Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui e' rintracciata la…
- Art. 12Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona e' stata…
- Art. 13Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sara'…
- Art. 14Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in…
- Art. 15Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di…
- Art. 16Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso uno…
- Art. 17Nessuno sara' detenuto segretamente. 2. Senza pregiudizio di altri obblighi…
- Art. 18Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona con…
- Art. 19Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse…
- Art. 20In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 puo' essere…
- Art. 21Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della…
- Art. 22Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per…
- Art. 23Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della…
- Art. 24Ai fini della presente Convenzione, per "vittima" si intende la persona scomparsa e…
- Art. 25Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali: a)…
- Art. 26E' istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito "il Comitato"), con il…
- Art. 27Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei…
- Art. 28Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con…
- Art. 29Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni…
- Art. 30Puo' essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una…
- Art. 31Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi…
- Art. 32Uno Stato Parte alla presente Convezione puo' dichiarare in qualsiasi momento che…
- Art. 33Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta…
- Art. 34Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la…
- Art. 35Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizio…
- Art. 36Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attivita' a norma della presente…
- Art. 37Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo piu'…
- Art. 38La presente Convezione e' aperta alla firma di tutti i membri delle Nazioni Unite. 2. La…
- Art. 39La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di…
- Art. 40Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle…
- Art. 41Le disposizioni della presente Convenzione si applicano in tutte le parti degli Stati…
- Art. 42Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o…
- Art. 43La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale…
- Art. 44Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione puo' proporre un emendamento alla…
- Art. 45La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo…
