Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali:

  • a)l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore e' soggetto a sparizione forzata, o i figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;
  • b)la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identita' dei bambini di cui alla precedente lettera a). 2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili. 3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo. 4. In considerazione della necessita' di tutelare il miglior interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identita', compresa la nazionalita', il nome e i rapporti familiari come riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove cio' risulti opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata. 5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato di sufficiente maturita' per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere e' dato il giusto peso, in considerazione dell'eta' e della maturita' del minore.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art25 · fonte del testo

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