1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per affermare la responsabilita' penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti:

  • a)chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o e' complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;
  • b)il superiore che
  • i)e' a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorita' e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata;
  • ii)e' effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attivita' legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e
  • iii)omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorita' competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale;
  • c)La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri piu' severi di responsabilita' applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari. 2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorita' civile, militare o di altro tipo puo' essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art6 · fonte del testo

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