1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sara' considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, ne' come un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione basata su questo reato non potra' essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni. 2. Il reato di sparizione forzata sara' considerato compreso quale reato che puo' giustificare l'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parti concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Gli Stati Parte si impegnano a comprendere il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo ad estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro. 4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non e' legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto puo' considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'estradizione limitatamente al reato di sparizione forzata. 5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono il reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l'estradizione. 6. In tutti i casi, l'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, comprese, in particolare, le norme che riguardano la previsione di una pena minima come condizione per l'estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto puo' addurre per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni. 7. Nella presente Convenzione puo' essere interpretato come implicante un obbligo di concedere l'estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondate ragioni per credere che la richiesta e' stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalita', dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza di tale persona ad un particolare gruppo sociale, o se il conformarsi alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per una qualunque di queste ragioni.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art13 · fonte del testo

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