Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:

  • a)il fatto di ritardare o ostacolare le azioni di cui agli articoli 17.2 f) e all'articolo 20.2;
  • b)l'omessa registrazione della privazione di liberta' di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise;
  • c)il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della liberta' di una persona, o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art22 · fonte del testo

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