1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convezione per lo Stato in questione. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte. 3. Ciascun rapporto e' preso in esame dal Comitato, il quale formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni sono comunicate allo Stato Parte interessato, il quale puo' replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato. 4. Il Comitato puo' anche richiedere gli Stati Parte di fornire informazioni ulteriori in merito all'attuazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art29 · fonte del testo

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