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Penale
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972
Legge 20 febbraio 1975, n. 127
- Aggiornato al
- 29 aprile 1975
- Articoli
- 56
- Versioni storiche
- 58
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE…
- Art. 2Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte…
- Art. 3Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste…
- Art. 4Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazioni tra le…
- Art. 5I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta…
- Art. 6I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della "cautio…
- Art. 7Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno…
- Art. 8La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie…
- Art. 9Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia…
- Art. 10La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere…
- Art. 11Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti…
- Art. 12Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti…
- Art. 13L'autorita' giudiziaria dello Stato nel quale e' stata pronunciata la decisione e'…
- Art. 14Le disposizioni degli articoli 12, lettera a), e 13 non si applicano alle decisioni…
- Art. 15Le autorita' giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le circostanze…
- Art. 16Le decisioni delle autorita' giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono…
- Art. 17La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sara' accompagnata…
- Art. 18Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di una delle due Parti…
- Art. 19Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si…
- Art. 20Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono…
- Art. 21Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale…
- Art. 22Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni…
- Art. 23Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie…
- Art. 24Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie…
- Art. 25Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite…
- Art. 26L'assistenza giudiziaria in materia penale non sara' accordata se: a) il processo penale…
- Art. 27L'assistenza giudiziaria in materia penale puo' essere rifiutata se il processo penale…
- Art. 28Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunichera' alla…
- Art. 29Ciascuna Parte contraente comunichera' all'altra Parte dati inerenti alle decisioni…
- Art. 30Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estratti del…
- Art. 31Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle…
- Art. 32Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di…
- Art. 33L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale essa e' richiesta: a) e' stato…
- Art. 34Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai reati militari che non…
- Art. 35Se il reato per il quale si chiede l'estradizione e' punito con la pena capitale dalla…
- Art. 36L'estradizione puo' essere rinviata se la persona domandata in estradizione sia…
- Art. 37La persona che e' stata estradata non puo' essere perseguita, processata o detenuta in…
- Art. 38Salvo nel caso previsto alla lettera b) dell'articolo precedente, il consenso della Parte…
- Art. 39Alla richiesta di estradizione si allegano: a) copia autentica del mandato di arresto…
- Art. 40Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate tutte le…
- Art. 41L'arresto di una persona puo' avere luogo anche prima della ricezione della domanda di…
- Art. 42La Parte contraente richiesta rendera' noto alla Parte contraente richiedente la propria…
- Art. 43Se l'estradizione e' domandata da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti…
- Art. 44Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e…
- Art. 45A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta trasmettera'…
- Art. 46Ciascuna Parte contraente autorizza, dietro richiesta il transito sul proprio territorio…
- Art. 47Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della…
- Art. 48Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente informazioni inerenti all'esito del…
- Art. 49Per i problemi relativi all'estradizione le due Parti contraenti comunicheranno tra di…
- Art. 50Le norme del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni di altri accordi…
- Art. 51Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in…
- Art. 52Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti…
- Art. 53Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'articolo 52 se non ha lasciato…
- Art. 54Le eventuali divergenze concernenti l'interpretrazione e l'applicazione della presente…
- Art. 55Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la convenzione di estradizione…
- Art. 56La presente convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra'…
