1. La Parte contraente richiesta rendera' noto alla Parte contraente richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione, menzionando, in caso di rigetto della domanda stessa, la disposizione della convenzione sulla quale questo si fonda. 2. Nel caso in cui l'estradizione venga concessa, la Parte contraente richiesta comunichera' alla Parte contraente richiedente il luogo e la data della consegna dell'estradato. 3. Se il rappresentante della Parte contraente richiedente non si presenti alla data e al luogo indicato affinche' gli venga consegnata la persona la cui estradizione e' stata concessa e non sia stata chiesta una proroga, la persona arrestata verra' posta in liberta'. In questo caso, se la richiesta di estradizione viene ripetuta, l'estradizione puo' essere rifiutata. 4. Il rinvio previsto al paragrafo precedente non puo' superare quindici giorni.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art42 · fonte del testo

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