1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita dal sigillo ed una attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art21 · fonte del testo

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