1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle disposizioni e alle condizioni previste nel presente capitolo, le persone che si trovano sul proprio territorio contro le quali e' stato iniziato procedimento penale o che debbano espiare una pena. 2. L'estradizione si ammette soltanto se il fatto per il quale e' stata richiesta e' punito dalle leggi di entrambe le Parti contraenti. 3. L'estradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se in conformita' alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della liberta' personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena piu' severa o, se venga richiesta al fine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o piu' severa.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art31 · fonte del testo

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