1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sara' accompagnata da:

  • a)una copia della decisione certificata conforme all'originale;
  • b)una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
  • c)in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa e' munita della formula esecutiva. 3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della presente convenzione. 4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art17 · fonte del testo

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