, proroga e cessazione del presente Accordo 1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno il Consiglio non decida con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di porvi fine a norma delle disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente Accordo per due periodi di tre anni ciascuno. 3. Se, prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, e' stato negoziato ma non e' ancora entrato in vigore a titolo provvisorio definitivo un nuovo Accordo destinato a sostituire il presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo Accordo. 4. Se un nuovo accordo e' negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo prorogato cessa di esistere al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo. 5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere da una data di sua scelta. 6. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva di decisioni pertinenti da adottare con voto speciale, il Consiglio ha durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art46 · fonte del testo

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