1. Il Consiglio puo' con voto speciale, raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri devono aver notificato al depositario la loro accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri produttori totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri produttori, e di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri consumatori, totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri consumatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni previste per l'entrata in vigore dell'emendamento, ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dello stesso emendamento. 5. Un membro che non ha notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui detto emendamento entra in vigore, cessa di essere parte al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non aver potuto accettare l'eemndamento in tempo debito a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle sue procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione. 6. Se alla data stabilita dal consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art42 · fonte del testo

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