, proroga e fine dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con un voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo ovvero di porvi fine in conformita' con le disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio puo', con un voto speciale, decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi di due anni ciascuno. 3. Se, prima dello scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, oppure prima dello scadere di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, un nuovo Accordo destinato a sostituire il presente Accordo e' stato negoziato ma non e' ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio puo', con un voto speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo. 4. Se un nuovo accordo e' negoziato ed entra in vigore mentre il presente Accordo e' in corso di proroga in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo, cosi' come e' stato prorogato, prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 5. Il Consiglio puo' in ogni tempo, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo con effetto alla data di sua scelta. 6. Nonostante la fine del presente Accordo il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione compresa la liquidazione dei conti e, sotto riserva delle decisioni pertinenti da prendere con voto speciale, esso ha in questo periodo i poteri e le funzioni di cui puo' necessitare a tali fini. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione adottata in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art46 · fonte del testo

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