Art. 42 — Durata, proroga e termine dell'Accordo

1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore a meno che il Consiglio non decida, con votazione speciale, di prorogarlo, rinegoziarlo, oppure porvi fine conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi di due anni ciascuno. 3. Se, prima dello scadere del periodo di cinque anni previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del caso, viene negoziato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo, ma non ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo. 4. Se viene negoziato un nuovo accordo ed entra in vigore mentre il presente Accordo e' in corso di proroga, in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo, cosi' come e' stato prorogato, cessa di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 5. Il Consiglio puo' in qualunque memento, con votazione speciale, decidere di porre fine al presente Accordo con effetto dalia data da esso scelta. 6. Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere durante un periodo non superiore ai 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione; ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva delle decisioni pertinenti da adottare con votazione speciale, il Consiglio ha durante detto periodo i poteri e le funzioni che gli possono essere necessari a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa. In virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari