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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi · Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013
- Aggiornato al
- 15 ottobre 2013
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI Preambolo Gli Stati Parti del presente…
- Art. 2di Applicazione 1. Il presente Trattato si applichera' a tutte le armi convenzionali…
- Art. 3Ogni Stato Parte istituira' e manterra' aggiornato un regime nazionale di controllo per…
- Art. 4e componenti Ogni Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di…
- Art. 5Generale 1. Ciascuno Stato Parte attuera' il presente Trattato in modo coerente…
- Art. 6Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art…
- Art. 7e valutazione dell'esportazione 1) Se l'esportazione non e' proibita dall'articolo 6…
- Art. 8Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure per assicurare che le…
- Art. 9o Trasbordo Ciascuno Stato Parte dovra' prendere le misure necessarie per regolare, ove…
- Art. 10Ciascuno Stato Parte prendera', in conformita' con le proprie leggi nazionali, le misure…
- Art. 11Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste…
- Art. 12dei documenti 1. Ciascuno Stato Parte terra', ai sensi della propria legislazione e…
- Art. 13di rapporti 1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del…
- Art. 14del Trattato Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per far applicare le…
- Art. 15Internazionale 1. Gli Stati Parte dovranno cooperare, compatibilmente con i rispettivi…
- Art. 16Internazionale 1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte potra'…
- Art. 17degli Stati Parte 1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18…
- Art. 18Segretariato 1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati…
- Art. 19delle Controversie 1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo…
- Art. 20Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte potra' proporre…
- Art. 21, Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione 1. Il presente Trattato e' aperto alla…
- Art. 22in vigore 1. Il presente Trattato entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di…
- Art. 23a titolo provvisorio Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 24e recesso 1. Il presente Trattato ha durata illimitata. 2. Ciascuno Stato Parte ha il…
- Art. 25Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o…
- Art. 26con altri strumenti internazionali 1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica…
- Art. 27Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario del…
- Art. 28facente fede Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese…
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