[1]Internazionale

[2]1. Gli Stati Parte dovranno cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con la propria legislazione nazionale, al fine di dare efficacemente attuazione al presente Trattato. 2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche tramite scambi d'informazione su questioni di reciproco interesse connesse all'attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformita' con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con le proprie leggi nazionali. 3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, ove necessario, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni a sostegno dell'attuazione del presente Trattato. 4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformita' con le proprie leggi nazionali, per favorire l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attivita' illecite e attori illeciti, nonche' per prevenire ed eliminare l'uso illecito di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 5. Gli Stati Parte, di comune accordo e conformemente alle proprie leggi nazionali, dovranno prestarsi ogni possibile assistenza nelle indagini, nelle azioni penali, e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente Trattato. 6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure a livello nazionale e a cooperare tra di loro per prevenire il trasferimento delle armi convenzionali di cui all'articolo 2 (1) che potranno essere oggetto di pratiche scorrette. 7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a condividere le esperienze e le informazioni sulle lezioni apprese riguardanti qualunque aspetto del presente Trattato.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art15 · fonte del testo

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